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Reddito di cittadinanza, l’obbligo di lavorare per i comuni!

Reddito di cittadinanza, l’obbligo di lavorare per i comuni scatta con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, ha preso il via ufficialmente la seconda fase del reddito di cittadinanza. Fase in cui entrano in gioco i Comuni di residenza dei percettori del sussidio, che fino a questo momento non avevano avuto alcun beneficio.

Reddito di cittadinanza, inizia la fase due:

Da ora in poi, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere lavori di pubblica utilità all’interno dei progetti utili alla collettività (PUC) sulla base di quanto stabilito non solo da decreto 4/2019, ma anche dal decreto attuativo pubblicato l’8 gennaio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dopo un accordo tra ministero del Lavoro e Comuni.

il decreto del ministero del Lavoro appena entrato in vigore impone ai beneficiari del sussidio di offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere nel comune di residenza.

La mancata adesione al patto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la perdita del reddito di cittadinanza.

Cosa sono i Puc e come funzionano?

I progetti utili alla collettività vengono individuati sulla base delle esigenze del comune di residenza. Possono essere attività di vario tipo, riguardanti gli ambiti più disparati: dalla cultura al sociale, dall’ambiente alla formazione.

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Per i beneficiari del reddito le attività svolte non vengono retribuite. Inoltre le mansioni non possono prevedere la sostituzione del personale regolarmente impiegato dal comune o dall’ente di riferimento.

Si tratta quindi di persone che possono offrire un supporto, ma non svolgere l’incarico degli operatori già esistenti.

I Puc  non rappresentano un rapporto di lavoro e pertanto i lavori di pubblica utilità non sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato.

  • Le attività di pubblica utilità non devono superare le 8 ore settimanali, che possono essere espletate in un solo o più giorni della settimana;
  • Il beneficiario ha l’obbligo di completare le ore previste nel mese; in caso di flessibilità, le ore saranno recuperate successivamente;
  • Nel caso di ampliamento delle ore, fino ad un massimo di 16 settimanali, la flessibilità prevista per le 8 ore non è contemplata e i beneficiari devono svolgere settimanalmente le ore concordate.

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